Si può mostrare una foto della patente fronte retro?

2022-05-27 21:01:28 By : Ms. hermy zhang

Che valore hanno le fotografie digitali sullo smartphone dei documenti d’identità? Possono sostituire l’originale?

Da quando gli smartphone consentono di fare fotografie e archiviarle con facilità all’interno dello stesso dispositivo, ci si chiede da più parti se una foto digitale di un documento di riconoscimento, come la carta d’identità o la patente, può sostituire l’originale. Ad esempio, se un vigile dovesse fermarci mentre stiamo guidando, si può mostrare una foto della patente fronte retro? E se un poliziotto dovesse chiederci dei documenti mentre siamo fermi su una panchina della stazione, potremmo mostrargli il display del cellulare, così come si fa con lo scanner di un Qr-code? In realtà, proprio l’assenza del Qr-code sugli attuali documenti d’identità, che consenta di rilevare in automatico i relativi dati tramite una foto, fa sì che la versione digitale di una patente, di un passaporto o di una carta d’identità non possa essere equiparata a quella cartacea. 

Ne consegue che l’immagine scattata tramite la fotocamera dello smartphone è equiparabile a una normale fotocopia cartacea. Ed il problema di fondo è che tanto le fotocopie quanto le fotografie possono essere facilmente alterate. 

In ogni caso, per togliersi ogni dubbio in merito alla possibilità di mostrare una foto della patente fronte retro sarà bene andare a leggere la norma che sancisce l’obbligo di circolare con la patente. Si tratta dell’articolo 180 cod. strada. Tale norma stabilisce che, per circolare liberamente con veicoli a motore, il conducente deve avere con sé, oltre alla carta di circolazione, la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo. Per chi viene trovato a guidare senza patente scatta una multa da 41 a 169 euro se si tratta di un’auto; da 25 a 100 euro se si tratta di un ciclomotore. 

Tale sanzione scatta indipendentemente dal fatto che l’automobilista possegga o meno la patente ma, in quel preciso istante, non l’abbia con sé. Il fatto di aver dimenticato a casa la patente non è una giustificazione, a meno che non vi sia un grave motivo come uno stato di necessità (si pensi a una persona che, nell’urgenza di dover accompagnare un familiare in ospedale, esca senza portare con sé i documenti). In un caso del genere, si può evitare la multa dimostrando agli agenti la situazione straordinaria. E se anche questi non dovessero credere al conducente, questi potrebbe, nei 30 giorni successivi, far ricorso al giudice per far annullare il verbale. 

A quel punto, gli agenti di polizia, dopo aver elevato il verbale, forniranno l’invito – in realtà un obbligo – a presentarsi entro le successive 24 ore presso la più vicina stazione per fornire l’originale del documento.  Chi, senza giustificato motivo, non ottempera a tale invito subisce una multa (ulteriore rispetto alla precedente) che va da 422 a 1.697 euro. 

La norma, quindi, nel citare la patente di guida non può che riferirsi all’originale, perché solo questa è la patente e non un suo sostituto per quanto in formato digitale. 

Dunque, si deve concludere che le fotografie dei documenti d’identità fronte/retro fatte col cellulare non possono sostituire gli originali. Sicché il cittadino, anche se munito di una copia digitale, verrà trattato allo stesso modo di chi è senza documenti. 

Qualcuno potrebbe anche obiettare che agli agenti è dato collegarsi in tempo reale al database del Pra e della Motorizzazione per verificare l’identità del conducente. Tant’è vero che, se una persona guida un’auto sulla quale è stato iscritto un fermo amministrativo, i poliziotti hanno la possibilità di scoprirlo immediatamente proprio grazie alla consultazione da remoto dei registri della Pubblica Amministrazione. E dunque, se è vero che la possibilità di un controllo su eventuali restrizioni è sempre possibile, perché mai non è invece consentito verificare se la foto della patente fronte/retro è autentica?

Purtroppo, come detto, alla polizia non è dato comportarsi in modo diverso da come le prescrive di fare la legge: non può cioè chiudere un occhio perché diversamente violerebbe i propri obblighi e commetterebbe un illecito. Quindi, il problema non è certo l’agente ma la normativa che non è al passo coi tempi.

Vero è che le fotografie digitali possono essere facilmente alterate e, dunque, bisognerebbe studiare un nuovo modo per rendere inalterabile il documento in formato digitale, cosa che ad oggi non è stata fatta. 

Solo per completezza si fa notare che una cosa è guidare senza avere con sé la patente (perché la si è dimenticata a casa), condotta per la quale scattano le sanzioni che abbiamo appena elencato sopra; un’altra è invece guidare un’auto senza aver mai conseguito la patente o con la patente revocata o scaduta o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici: in tal caso, la condotta – che non costituisce reato – viene punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.100 a euro 30.599. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

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