Malattia professionale: percentuale invalidante e pregresse previdenze

2022-09-09 18:45:05 By : Ms. Alice Lou

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail al fine vedere accertato e dichiarato il carattere professionale della malattia contratta durante la propria attività di operaio lapideo addetto, alle attività di escavatorista, palista e addetto alla filtro pressa, svolte dall’anno 1991 all’anno 2016 con la adibizione a lavorazioni che lo esponevano, a sollecitazioni e vibrazioni che interessavano prevalentemente il rachide, il collo, le gambe e le braccia e ad assunzione frequente di posizioni a posture incongrue, nonché a movimenti manuali impegnativi di utensili di lavoro, che causavano “tendinopatia bilaterale alle spalle, con tutte le collegate conseguenze degenerative e limitazioni funzionali agli arti superiori”, per danni permanenti del 10% della totale, che, cumulata, a sua volta, con pregresse previdenze già in essere tra, precisamente una forma di lombodiscoartrosi, già riconosciuta in sede amministrativa con una percentuale invalidante del 6%, per la quale però si sarebbe determinato un aggravamento, fino a giungere ad una maggiore percentuale invalidante da riconoscersi nella misura almeno del 10%, e per un infortunio sul lavoro, pure riconosciuto in sede amministrativa con una percentuale invalidante del 1%, per il quale però si sarebbe determinato un aggravamento, fino a giungere ad una maggiore percentuale invalidante da riconoscersi nella misura almeno del 4%, il tutto per il 22% della totale.

Si costituisce in giudizio l’Inail contestando le deduzioni del lavoratore e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale dispone due C.T.U., una ambientale e l’altra Medico-Legale.

Espletata l’istruttoria, viene ritenuta raggiunta la prova che il lavoratore, a causa delle mansioni svolte, escavatorista, palista e addetto alla filtro pressa, e la sottoposizione a sollecitazioni e vibrazioni che interessavano prevalentemente il rachide, il collo, le gambe e le braccia e ad assunzione frequente di posizioni a posture incongrue, nonché a movimenti manuali impegnativi di utensili di lavoro, ha contratto, come accertato dalle CTU “malattia professionale diagnosticata per tendinopatia bilaterale alle spalle”, dalla quale è derivata una riduzione della capacità lavorativa complessiva del 8%.

Lo stesso, inoltre, ha subito un aggravamento di un’altra patologia, lombodiscoartrosi già riconosciuta con una percentuale invalidante del 6%, nella misura di un ulteriore 2%, con complessiva riduzione della sua capacità lavorativa e della sua integrità psicofisica correlata alla malattia professionale suddetta del 8% della globale, che, cumulata con la posizione di danno biologico riconosciuto per la prima patologia, nonché cumulata con l’esito riconosciuto, nella misura di un’ulteriore 1% per un precedente infortunio sul lavoro, per il quale, invece, secondo le conclusioni della CTU medico -ortopedica non vi è stato alcun aggravamento.

La percentuale invalidante complessiva, con l’applicazione della formula a scalare prevista, determina il 16% della totale, misura superiore al limite di legge per la riconoscibilità del diritto alla prestazione rivendicata e da ritenere sussistente già alla data di presentazione della domanda amministrativa (21 aprile dell’anno 2017).

Pertanto, l’ulteriore patologia denunciata dal ricorrente è di origine professionale e, con la valutazione congiunta con le altre posizioni assicurative aperte, l’Inail è tenuto a liquidare e corrispondere la relativa rendita cumulativa per il patito complessivo danno biologico causato dalle patologie suddette nella misura del 16%.

Attesa la soccombenza, l’Inail è tenuto a rifondere anche le spese di giudizio che vengono liquidate equitativamente in euro 1.500,00

In conclusione, il Tribunale di Massa, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che il ricorrente, a causa delle attività di lavoro espletate e della conseguente adibizione a lavorazioni che lo esponevano a sollecitazioni e vibrazioni che interessavano il rachide, il collo, le gambe e le braccia e ad assunzione frequente di posizioni a posture incongrue, nonché a movimenti manuali impegnativi di utensili di lavoro, ha contratto malattia professionale diagnosticata per tendinopatia bilaterale alle spalle, dalla quale è derivata al lavoratore medesimo una riduzione della sua capacità lavorativa e della sua integrità psicofisica globale complessiva del 8% della globale, nonché ha subito un aggravamento della lombodiscoartrosi nella misura di un ulteriore 2%, che cumulata determina una percentuale invalidante complessiva del 16% della totale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21 aprile dell’anno 2017).

Condanna l’Inail a costituire e corrispondere la relativa rendita cumulativa.

Condanna, inoltre, l’Inail a rifondere le spese di giudizio, liquidate equitativamente per euro 1.500,00, oltre alle spese delle due C.T.U. espletate.

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